Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa.
2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione.
3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.
4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.
7. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita digitale.