Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa.
2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione.
3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.
4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.
7. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita digitale.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;
i) riutilizzo o riuso: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.
Art. 4
 (Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico, di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.
2. I dati e i documenti contenenti dati pubblici di cui al comma 1, sono gratuitamente accessibili tramite la rete Internet, salvo casi eccezionali individuati da provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.
4. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.
5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori; promuove l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi, delle associazioni e fondazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici e relativi metadati.
Art. 5
 (Provvedimenti attuativi)
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:
a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;
c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;
i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti individuati all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, diversi dalla Regione, e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere da a) a i), in quanto compatibili.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, redigono, secondo uno schema standard regionale, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari e lo pubblicano sul proprio sito web. Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.
Art. 7
1.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), i commi da 26 a 38 e 40 e 41 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. AI fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a mille euro.