Legge regionale 09 aprile 2014 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 11/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole <<con lo Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<con il medesimo, o da un suo delegato>>;

b) alla lettera f) le parole <<con il Ministero della Difesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<con il medesimo, o da un suo delegato>>;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;>>;

d) alla lettera i) le parole <<o suo delegato, previo accordo con lo Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato>>;

e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

<<j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;>>;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;>>;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;>>;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;>>.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013 è inserito il seguente:

<<2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.>>.

4. L'articolo 9 della legge regionale 11/2013 è abrogato.

5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

<<3. I contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, sono cumulabili con altre contribuzioni, incluse quelle dell'Amministrazione regionale, per la medesima iniziativa.>>.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci.>>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera ff), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18/2011)

1. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 224 le parole <<, da realizzarsi nell'anno 2013>> sono soppresse;

b) al comma 225 le parole <<sino al 28 febbraio 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 28 febbraio 2015>>.

Art. 7

(Abrogazione all'articolo 5 della legge regionale 5/2013)

1. I commi da 46 a 50 dell'articolo 5 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, sono abrogati.

Art. 8

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole <<all'articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 5, comma 1, lettera e),>> e dopo le parole <<nel corso del 2014>> sono aggiunte le seguenti: <<e del 2015>>.