Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietą.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 18
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per "enti" e "associazioni sportive" si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Nazionale Olimpico e degli Enti di promozione sportiva, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per "associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalitą statutarie, l'organizzazione di attivitą e manifestazioni a favore di persone con disabilitą e che operano in modo continuativo in tale ambito," si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali che curano e organizzano l'attivitą di base e agonistica per gli atleti disabili e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quali Discipline Sportive Paralimpiche, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.