Art. 9
1.
All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
al comma 67 la parola <<
ammessa>> č sostituita dalla seguente: <<
ammissibile>> ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.>>;
c)
dopo il comma 74 č inserito il seguente:
<<74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Universitā popolare di Trieste), e dall'articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>;
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
g)
i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;
h)
al comma 136 le parole <<
termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<
31 ottobre 2014>>;
i)
al comma 138 le parole <<
e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente>> sono soppresse.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
4 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.