Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietā.
Art. 22
(Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.