Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.
Art. 17
1.
L'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
7. La Regione sostiene l'attività degli enti primari indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1. Le percentuali di cui al presente comma sono indicate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 1, per i procedimenti relativi al riparto per l'esercizio 2014 del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena continuano a trovare applicazione l'articolo 18 della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, e i regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.
3. Per l'esercizio 2014 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, è prorogato sino alla data del 30 settembre. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, sono stabiliti i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Sono fatte salve le domande presentate entro la data del 31 gennaio 2014. E' data facoltà a quanti hanno già presentato la domanda di contributo per la categoria di interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, nei termini previsti dal comma 6 del medesimo articolo, di integrare la domanda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.