Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.
Art. 16
 (Sportello linguistico regionale per la lingua friulana)
1. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, nonché con gli enti locali della regione, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e ai capi I, II, III, IV, VI e VII della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), la Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana".
2. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 34, comma 2, della legge regionale 29/2007, con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF per le finalità di cui al comma 1, a far carico sui fondi di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 482/1999.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 12, L. R. 27/2014
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 94, lettera a), L. R. 14/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 94, lettera b), L. R. 14/2016
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 94, lettera b), L. R. 14/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 56, lettera a), L. R. 31/2017
6 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 56, lettera b), L. R. 31/2017
7 Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.