Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.
Art. 11
 (Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.