Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietą.
Art. 10
(Interpretazione autentica dell'
articolo 6 della legge regionale 23/2013
)
1.
In via di interpretazione autentica del
comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013
, per "eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale" non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al
comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all'
articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68
(Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivitą culturali).