Legge regionale 09 aprile 2014, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietą.
Art. 10
1. In via di interpretazione autentica del comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, per "eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale" non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivitą culturali).