﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 26 marzo 2014

      , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Azioni a sostegno delle attività produttive.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">RICAPITALIZZAZIONE BANCA MEDIOCREDITO FVG, FONDI GLOBALI PER I SETTORI IN CRISI, FONDO DOTAZIONE PROMOTUR E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3/1999 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ricapitalizzazione di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al fine di consentire alla Finanziaria MC SpA di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 47 milioni di euro.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'aumento di capitale della Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA di cui al comma 1 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte della Banca del piano di patrimonializzazione autorizzato dalla competente autorità di vigilanza, sentita la Commissione consiliare competente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 15/2014</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi per la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 55 - "Futuri interventi legislativi per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale".</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi a favore di crisi aziendali industriali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 56 - "Futuri interventi legislativi per crisi aziendali industriali".</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Fondo di dotazione Promotur)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato alla copertura degli oneri, derivanti dalle controversie tributarie, anche già definite, relative al soggetto incorporato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il fondo previsto dal comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia Promotur alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".  </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 3/1999)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il comma 5 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;5. </span>La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;5 bis. </span>La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 ter. </span>Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 quater. </span>Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 quinquies. </span>Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 sexies. </span>Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 septies. </span>In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 octies. </span>In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 nonies. </span>Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 decies. </span>Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 undecies. </span>AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 bis e 5 octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 duodecies. </span>Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di cui all'articolo 14, comma 5, come sostituito dal comma 1, lettera a).</p></p></p></body></html>