Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2011)

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 85 la parola <<nonché>> è soppressa;

b) alla fine del comma 85 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese>>;

c) dopo il comma 86 è inserito il seguente:

<<86 bis. Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.>>.

2. Il disposto di cui all'articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011, come inserito dal comma 1, lettera c), trova applicazione anche relativamente alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse alla data di entrata in vigore della presente legge.