Art. 25
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalitą delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacitą delle imprese di rimanere in attivitą e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.
2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dą conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.
3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.