Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce l'importanza del tessuto imprenditoriale, dello sviluppo turistico e della mobilità sostenibile della regione, attraverso le misure di intervento previste dalla presente legge.
CAPO II
 MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI
Art. 2
 (Interventi a sostegno delle imprese in crisi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, destinati al finanziamento delle domande presentate alle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel corso dell'anno 2013, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono comprensivi anche degli oneri per il rimborso spese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone di cui agli articoli 4 e 8 delle convenzioni di cui al comma 3.
4. Ai contributi concessi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2012, n. 220 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)), si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono presentate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine sono, altresì, autorizzate a utilizzare le eventuali economie contributive al fine di finanziare le domande presentate nell'anno 2013.
7. Allo scadere delle convenzioni di cui al comma 3 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Art. 3
 (Interventi a sostegno delle imprese turistiche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzato il finanziamento delle domande presentate nell'anno 2013 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, commi 10 e 11, del medesimo decreto del Presidente della Regione 119/2013.
Art. 4
 (Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana)
1. Ai fini dell'attuazione del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10 (Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Autonoma Del Friuli Venezia Giulia Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli aiuti alle imprese e i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici previsti dalla linea d'azione 4.1.1 - Sviluppo di filiere produttive in area montana, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività.
3. Con regolamento di esecuzione, emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli aiuti e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a finanziare, nell'ambito della linea d'azione 4.1.1, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, le domande di contributo presentate nell'anno 2013 inserite nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 e non finanziate ai sensi dell'articolo 3, aventi a oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti.
Art. 7
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:
2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) volti a favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;
c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termina da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), e al monitoraggio dei consumi energetici;
d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte ad accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
Art. 9
1. All'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 6/2017
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO TURISTICO DI GRADO E DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCO AUTO REGIONALE
Art. 17
2. Per l'attuazione degli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Turismo FVG definiscono con il Comune di Grado un'intesa finalizzata all'individuazione condivisa dei presupposti per la realizzazione di un complessivo intervento di sviluppo dell'area termale della località, sentita la società d'area Grado Impianti Turistici SpA (GIT) titolare della gestione degli impianti termali marini, talassoterapici, psammatoterapici e della concessione della spiaggia.
3. L'intesa di cui al comma 2 avrà a oggetto la definizione delle procedure da attuare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 con determinazione di termini e modi dell'eventuale partecipazione di soggetti privati.
4. Per gli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base degli esiti delle procedure di attuazione degli interventi e sulla base di Accordo di programma, a conferire a titolo gratuito al Comune di Grado parte del compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento appartenenti al patrimonio disponibile regionale.
6. Per il finanziamento di cui al comma 1 l'Agenzia Turismo FVG dovrà presentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa delle modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Al fine di consentire all'Agenzia Turismo FVG di stipulare il mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 41, lettera a), L. R. 15/2014
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 41, lettera b), L. R. 15/2014
3 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 19/2015
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 56, L. R. 13/2021
Art. 18
 (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 11, L. R. 25/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 6/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 6/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 10, lettera c), L. R. 6/2017
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 10, lettera d), L. R. 6/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 19
1. All'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO IV
Art. 21
 (Interventi per la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 55 - "Futuri interventi legislativi per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale".
Art. 22
 (Interventi a favore di crisi aziendali industriali)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 56 - "Futuri interventi legislativi per crisi aziendali industriali".
Art. 24
1. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.
5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività.
5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.
5 septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.
5 octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi.
5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
5 undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 bis e 5 octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.
5 duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2.>>.

2. Alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di cui all'articolo 14, comma 5, come sostituito dal comma 1, lettera a).
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9164 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana - FSC".
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio di previsione per l'anno 2014.
5. Per le finalità di cui all'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1.508.228 euro a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 4.524.684 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7019 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia Turismo FVG per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, nonché per ulteriori interventi di realizzazione di strutture turistiche complementari". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, è autorizzata la spesa di 300.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1392 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi, tramite Unioncamere FVG, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita".
8. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 23 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Aumento di capitale della Finanziaria MC SpA".
9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.015.455,86 di euro suddivisa in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825,00 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2356 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Fondo di dotazione alla PROMOTUR per la copertura di oneri derivanti da controversie tributarie".
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.1020 e dal capitolo 9913 - limite 6 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e dalle corrispondenti unità di bilancio e capitoli corrispondenti alle annualità autorizzate dal 2017 al 2028.
13. Agli oneri per complessivi 1.015.455,86 euro, suddivisi in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825,00 euro per l'anno 2016 derivanti dal disposto di cui al comma 9 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.