Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

Art. 3

(Assunzione di personale, avvalimento di uffici e modifiche a leggi regionali in materia di personale, nonchè di attribuzioni degli Assessori regionali)

1. In relazione allo scioglimento e alla liquidazione della Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, con conseguente subentro della Regione, di cui agli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attività, la Regione medesima acquisisce il personale necessario in deroga alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); tenuto conto delle professionalità da acquisire, possono essere previsti, ai fini dell'attuazione delle relative procedure concorsuali pubbliche, requisiti di accesso e titoli di merito legati al possesso di specifica esperienza professionale maturata, nei settori di riferimento, presso enti pubblici o privati.

2. L'articolo 54 della legge regionale 16/2012 è abrogato.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
11.3.1.11853550126.772,59380.317,76887.408,11
11.3.1.1185356112.012,0036.036,0084.084,00
11.3.1.1185355116.436,0049.308,00115.052,00
11.3.1.11853552982,472.947,426.877,31
11.3.1.11853553114,61343,84802,29
11.3.1.1185967042.781,73128.345,20299.472,13
11.3.1.1184965013.193,7539.581,2592.356,25
11.3.1.503396458.260,5524.781,6457.823,83
TOTALI220.553,70661.661,111.543.875,92

4. All'onere complessivo di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016, derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dell'importo complessivo di 1.543.875,92 euro, suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 dall'unità di bilancio 10.3.1.1168 e dal capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Per le finalità previste dal disposto di cui comma 1 è iscritto lo stanziamento complessivo di 414.703,19 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 59.243,31 euro per l'anno 2014 e di 177.729,94 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Entrata-Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
6.1.204178041.117,93123.353,80287.825,53
6.1.204178118.125,3854.376,14126.877,66
TOTALI59.243,31177.729,94414.703,19

Spesa-Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
12.2.4.3480988041.117,93123.353,80287.825,53
12.2.4.3480988118.125,3854.376,14126.877,66
TOTALI59.243,31177.729,94414.703,19

6. In relazione al riavvio, da parte della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, delle procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado a seguito della revoca dello stato di emergenza e a supporto della suddetta Direzione centrale per le attività individuate con deliberazione della Giunta regionale, la Regione può stipulare apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno; gli oneri relativi sono a carico della Regione medesima.

(1)

6 bis. In relazione all'assunzione del ruolo di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Bassa friulana e di soggetto attuatore per i progetti inseriti nel medesimo Patto, già approvati dalla Giunta regionale, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno per lo svolgimento delle relative attività necessarie alla realizzazione degli interventi già di competenza dello stesso Consorzio e funzionali allo sviluppo della zona industriale della Bassa Friulana.

(2)

6 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 e al comma 6 bis la convenzione da stipularsi fra la Regione e il Consorzio può essere unica.

(3)

6 quater. In relazione all'assunzione del ruolo di soggetto responsabile del Patto territoriale della Bassa friulana e di soggetto attuatore per i progetti inseriti nel medesimo Patto, già approvati dalla Giunta regionale, e a seguito della liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla sottoscrizione del contratto di raccordo con Rete Ferrovie Italiane Spa per garantire il relativo servizio alle imprese insediate della zona industriale Aussa-Corno in San Giorgio di Nogaro.

(5)

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 874.335 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 238.455 euro per l'anno 2014 e di 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso degli oneri connessi al personale in avvalimento e messo a disposizione della Regione mediante convenzioni".

8. All'onere complessivo di 874.335 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato:

a) per 238.455 euro per l'anno 2014, dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1459;

b) per 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dall'unità di bilancio 4.1.1.1074 e dal capitolo 3817.

9. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole <<è unitaria per ciascuna Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima>>;

b) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole <<Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<e delle aree e Servizi>> e dopo la parola <<medesime>> è inserita la seguente: <<strutture>>.

10. All'articolo 5 sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<o private>> sono inserite le seguenti: <<o, mediante avviso pubblico, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico>>;

b) al comma 2 bis dopo le parole <<Giunta regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore generale le funzioni sostitutorie sono svolte da un dirigente dell'Amministrazione regionale individuato dalla Giunta regionale.>>.

11.

( ABROGATO )

(6)

11 bis. Al fine di consentire il perseguimento del riequilibrio economico finanziario del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno e di proseguire nell'opera di potenziamento infrastrutturale di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale, su motivata richiesta da presentare da parte del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), corredata di una delibera ricognitiva di tutti i piani di investimento infrastrutturale non ancora ultimati e di un cronoprogramma delle iniziative da realizzare, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sulla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), ancora disponibili e non rendicontate.

(4)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2015

Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2015

Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2015

Comma 11 bis aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 20/2015

Comma 6 quater aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 34/2015

Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera z), L. R. 21/2016