Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.
Art. 9
 (Abolizione dell'indennità di fine mandato degli Assessori esterni)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 10/2013, è abrogato.

2. Gli Assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 10/2013, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.
3. Per gli Assessori che ricoprono la carica di consigliere regionale resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli Assessori regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano cessati dal loro mandato.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1179 e del capitolo 108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Restituzione agli Assessori in carica dei contributi obbligatori del 5 per cento versati nel corso della XI legislatura a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2014 dall'unità di bilancio 10.1.1.1162 e dal capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.