Art. 6 bis
(Spese di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. Previa intesa tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di un importo del contributo annuale già assegnato a un gruppo consiliare, e da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale di cui all'
articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante riduzione dell'importo medesimo e un aumento, di pari entità, del contributo spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.
2. L'intesa intercorsa ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmessa per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Intervenuta l'approvazione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza, lo stesso autorizza il trasferimento del relativo importo da un gruppo consiliare a un altro da effettuarsi con bonifico bancario nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 14, L. R. 15/2014
2 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 16/2018