Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.
Art. 5
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, è sostituito dal seguente: <<La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013.>>.