Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.
Art. 4
 (Formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1. Allo scopo di perseguire nel modo più funzionale e organico le finalità di cui all'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attività volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli Venezia Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalità da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di più specifico interesse per gli enti locali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.