Legge regionale 14 febbraio 2014 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

Art. 7

(Competenze delle Aziende sanitarie)

(1)

1. Le Aziende sanitarie assicurano attività di monitoraggio, prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome da GAP.

(2)

2. Le Aziende sanitarie collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione di azioni dirette alla prevenzione primaria e secondaria del rischio di GAP. Le azioni di prevenzione possono prevedere in particolare interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.

(3)

3. Le Aziende sanitarie garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

(4)

4. Le Aziende sanitarie assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017