Legge regionale 14 febbraio 2014 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017

Articolo 8 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .

2. La presente legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l'impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e luminoso, nonché il governo del territorio.

Art. 2

(Definizioni)

(1)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;

c) "sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);

d) "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931;

e) "luoghi sensibili":

1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2) i centri preposti alla formazione professionale;

3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;

4) gli impianti sportivi;

5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

6) le strutture ricettive per categorie protette;

7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;

8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;

9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;

10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;

11) le stazioni ferroviarie;

f) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera a);

h) "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;

i) "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 26/2017

Art. 3

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione della regione e in particolare alle fasce più deboli e maggiormente esposte ai rischi di GAP.

2. Gli interventi di prevenzione sono rivolti in particolare alle famiglie e alle persone, adulte e di minore età, che a vario titolo possono essere coinvolte in culture e prassi che favoriscono il GAP.

3. Gli interventi di cura e di sostegno sono rivolti alle persone affette da GAP e ai loro familiari mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali sociosanitari.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con:

a) i Comuni, singoli e associati;

b) le Aziende sanitarie e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in età adulta e in età evolutiva;

c) le istituzioni scolastiche;

d) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

f) altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:

a) garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende sanitarie, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL) e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;

b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'articolo 8;

c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;

d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.

d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.

(1)(2)(14)

2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:

a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;

b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;

c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;

d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;

e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;

f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti;

g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.

g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.

(3)(4)(15)

2 bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.

(5)

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione di un marchio regionale da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.

(6)

3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.

(7)

4.

( ABROGATO )

(8)

5.

( ABROGATO )

(9)

6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

(10)

6 bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.

(11)

7.

( ABROGATO )

(12)

8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.

8 bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.

(13)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 26/2017

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 2, L. R. 26/2017

Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 2, comma 3, L. R. 26/2017

Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 6, L. R. 26/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 26/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 26/2017

Comma 4 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017

Comma 5 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017

10  Comma 6 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 26/2017

11  Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 26/2017

12  Comma 7 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 26/2017

13  Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 26/2017

14  Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

15  Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

(7)

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.

(8)

2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

3. Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

5. È altresì ammesso il nuovo contratto per le attività di raccolta delle scommesse e l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario;

b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;

c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;

d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.

(11)

6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito e ognuna delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui al comma 4, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.

7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

8. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito e delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell'apparecchio si considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al comma 1.

9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

10. A soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell'articolo 2 e del comma 9 del presente articolo.

(9)

11. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse.

12. I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente.

13. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

14. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende sanitarie, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona (PDZ), per la prevenzione e il contrasto al GAP.

15. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.

16. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'articolo 5, comma 3.

17. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

c) i riferimenti del numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f).

18. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse.

19. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931.

20. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.

21. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene svolta l'attività di cui al comma 1.

21 bis. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di avanzamento dell'applicazione delle prescrizioni di propria competenza di cui ai commi 10, 12, 18, 19 e 20.

(10)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015

Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015

Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015

Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015

Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 26/2017

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2017

Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 3, L. R. 26/2017

10  Comma 21 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 13/2019

11  Parole aggiunte al comma 5 da art. 49, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 7

(Competenze delle Aziende sanitarie)

(1)

1. Le Aziende sanitarie assicurano attività di monitoraggio, prevenzione, diagnosi e trattamento della sindrome da GAP.

(2)

2. Le Aziende sanitarie collaborano con i Comuni e con gli altri soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione di azioni dirette alla prevenzione primaria e secondaria del rischio di GAP. Le azioni di prevenzione possono prevedere in particolare interventi formativi e informativi relativi ai rischi connessi con il gioco rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado.

(3)

3. Le Aziende sanitarie garantiscono l'accoglienza, la valutazione diagnostica e il trattamento terapeutico delle persone che soffrono di GAP e delle eventuali patologie correlate, assicurando inoltre il sostegno ai familiari e la collaborazione con i Comuni e con altri enti e associazioni non a scopo di lucro, in vista del reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

(4)

4. Le Aziende sanitarie assicurano, mediante appositi interventi di formazione, la presenza di operatori con competenze specifiche a supporto dei servizi impegnati nella prevenzione e nel trattamento terapeutico rivolto alle persone coinvolte nelle dinamiche del GAP e ai loro familiari. Le prestazioni previste sono medico-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017

Art. 8

(Tavolo tecnico regionale GAP)

1. La Regione assicura, attraverso il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico, presso l'Osservatorio regionale sulle dipendenze, le seguenti funzioni:

a) studio e monitoraggio del GAP in ambito regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, per la raccolta delle esperienze e l'individuazione di buone prassi, in vista sia di campagne informative e di sensibilizzazione sia della elaborazione di protocolli diagnostico terapeutici applicativi, anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale;

b) informazione alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

c) formulazione di proposte e pareri alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali e agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione, del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco.

2. Il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico è composto da rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 4 ed è nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, che ne determina altresì la durata.

3. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

Art. 8 bis

(Variazioni all'aliquota IRAP)

(1)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.

3. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", di cui ai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis".

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017

Art. 8 ter

(Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6, commi 1, 9 e 19, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

(1)(3)(4)

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e di cui all'articolo 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro.

(5)

2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 17, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

(2)(6)

2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.

(7)

3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.

(8)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 26/2017

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 3, L. R. 26/2017

Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 26/2017

Comma 3 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 26/2017

Art. 10

(Clausola valutativa)

(1)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;

b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;

c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;

d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3;

e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;

f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;

g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Note:

Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 26/2017

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già previsti nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e trasferiti alle Aziende sanitarie per le attività di prevenzione, a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017