Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.
Art. 9
 (Sanzioni amministrative)
2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.
3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 26/2017
6 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 3, L. R. 26/2017
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 26/2017
8 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 26/2017