Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.
Art. 5
 (Competenze della Regione)
2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:
a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;
b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;
c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;
d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;
e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;
f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti;
g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.
g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.
8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 26/2017
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 2, L. R. 26/2017
3 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 2, comma 3, L. R. 26/2017
4 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 6, L. R. 26/2017
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 26/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 26/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 26/2017
8 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
9 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
10 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 26/2017
11 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 26/2017
12 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 26/2017
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 26/2017
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
15 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017