Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017
2 Articolo 8 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017
Art. 2
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;
f) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
i) "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 26/2017
Art. 5
 (Competenze della Regione)
2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:
a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;
b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;
c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;
d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;
e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;
f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti;
g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.
g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.
8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 26/2017
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 2, L. R. 26/2017
3 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 2, comma 3, L. R. 26/2017
4 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 6, L. R. 26/2017
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 26/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 8, L. R. 26/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 9, L. R. 26/2017
8 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
9 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 26/2017
10 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 26/2017
11 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 13, L. R. 26/2017
12 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 14, L. R. 26/2017
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 15, L. R. 26/2017
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
15 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
Art. 6
2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito e ognuna delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui al comma 4, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.
7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
8. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito e delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell'apparecchio si considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al comma 1.
9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
11. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse.
12. I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente.
13. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.
14. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende sanitarie, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona (PDZ), per la prevenzione e il contrasto al GAP.
15. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.
16. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'articolo 5, comma 3.
18. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse.
20. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.
21. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene svolta l'attività di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
4 Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015
7 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 26/2017
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2017
9 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 3, L. R. 26/2017
10 Comma 21 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 13/2019
11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 49, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 7
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017
Art. 8
 (Tavolo tecnico regionale GAP)
2. Il Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico è composto da rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 4 ed è nominato con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, che ne determina altresì la durata.
3. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico è a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
Art. 8 bis
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.
3. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", di cui ai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis".
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017
Art. 8 ter
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 26/2017
Art. 9
 (Sanzioni amministrative)
2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.
3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2017
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 26/2017
6 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 3, L. R. 26/2017
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 26/2017
8 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 26/2017
Art. 10
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;
b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;
c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;
d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3;
e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;
f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;
g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 26/2017