Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2014 a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 4 e dall'articolo 13, commi 1, 2, 5 e 6 che hanno effetto dal 31 dicembre 2013.