Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.
Art. 4
1.
Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente:
<<c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.