<<16 ter. Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilitā e di contenimento della spesa del personale.>>.