Art. 94
(Conferma di contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata del mutuo in essere relativo all'opera, direttamente afferente all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Latisana e finalizzato all'intervento di progettazione, recupero e ristrutturazione dell'area e del complesso edilizio della ex caserma "Radaelli" ai sensi dell'
articolo 3, comma 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
2. La conferma di cui al comma 1 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'incentivo è stato utilizzato a fronte degli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività finanziata e che la stessa è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.