<<14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'
articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'
articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivitā commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni č effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'
articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'
articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilitā della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.>>;