<<9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all'
articolo 20 della legge regionale 49/1996.