Art. 47
(Partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica)
1. I componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione, che prestino servizio alle dipendenze della Regione o di Enti o Agenzie dipendenti dalla Regione, sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni della predetta Commissione e per svolgere le altre attivitą connesse all'espletamento dell'incarico, senza alcuna decurtazione della retribuzione.