1. Le misure di salvaguardia concernenti il deflusso minimo vitale, di cui al punto 2, lettera j), della deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'
articolo 13 della legge regionale 16/2008, si applicano nei procedimenti relativi alle domande per la realizzazione di nuovi impianti di derivazione d'acqua, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.