Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

(1)

1. La presente legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con la finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico, attraverso la loro efficace integrazione con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali, e delle aziende pubbliche che erogano servizi a carattere sociale.

2. Oggetto del coordinamento tra istituzioni e aziende di cui al comma 1 è preliminarmente la rilevazione e l'analisi dei bisogni abitativi presenti sul territorio regionale, l'individuazione di metodologie e strumenti operativi, anche innovativi, nonché la predisposizione di piani strategici di intervento, i cui elementi fondamentali formeranno oggetto di una riforma organica in materia di politiche socio-abitative, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento della Commissione regionale di cui all'articolo 2.

3. Nel quadro del comma 1, la presente legge avvia il processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo, mediante il Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.