Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2015
Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.
<<1. All'Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. Agli stessi spetta il rimborso delle spese accessorie di missione nella misura indicata nel decreto di nomina.>>.
<<5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.>>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.