Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.
Art. 6
1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati dal Consiglio regionale. Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza.
3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
4. Dalla data di nomina del Collegio unico sono sciolti i Collegi dei revisori dei conti delle ATER.
5. Il Collegio unico del revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale su tutte le ATER del sistema regionale in conformità alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, nonché al principio di buon andamento. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete altresì il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile.
6. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Collegio sindacale>> la menzione si intende riferita al <<Collegio unico dei revisori dei conti>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 5, L. R. 15/2014
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.