Legge regionale 05 dicembre 2013, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2015

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.
Art. 5
1. Le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza di cui alla presente legge.
3. La durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico č di diciotto mesi. L'incarico terminerā in ogni caso con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1.
4. Dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i Presidenti delle ATER. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER.
5. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> o il <<Presidente del Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 29/2015
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.