Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI

Art. 80

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 9 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).>>;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.>>.

Art. 81

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis

(Stampa delle schede di votazione)

1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.

2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.>>.

Art. 82

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007)

1. L'articolo 22 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.>>.

Art. 83

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 28/2007)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis

(Liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.>>.

Art. 84

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 23 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<nei giorni della votazione e nei tre giorni precedenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei tre giorni precedenti la votazione>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.>>.

Art. 85

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 28/2007)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;>>.

Art. 86

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 28/2007)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;>>.

Art. 87

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 28 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.

Art. 88

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 28/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.>>.

Art. 89

(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28/2007 le parole <<Il primo giorno di votazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il giorno della votazione>>.

Art. 90

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 28/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.>>.

Art. 91

(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 28/2007)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte le seguenti parole: <<In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.>>.

Art. 92

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 28/2007)

1. L'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 37

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)

1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;

c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;

d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.

Art. 93

(Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 28/2007)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 37 bis

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

a) chiude l'urna contenente le schede votate;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.>>.

Art. 94

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007 le parole <<al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40>>.

Art. 95

(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 28/2007 le parole <<il giorno e>> sono soppresse.

Art. 96

(Modifica all'articolo 41 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 28/2007 le parole <<il giorno e>> sono soppresse.

Art. 97

(Modifica all'articolo 43 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 28/2007 le parole <<al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle liste aggiunte di cui all'articolo 40>>.

Art. 98

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 44 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.>>;

c) il comma 10 è abrogato.

Art. 99

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 45 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.>>;

b) al comma 7 le parole <<e le schede nulle>> sono sostituite dalle seguenti: <<, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli>>.

Art. 100

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 46 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<per un candidato compreso soltanto nella lista>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un candidato compreso nella lista>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.>>.

Art. 101

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<e una copia delle tabelle di scrutinio>> sono soppresse;

b) al numero 1) della lettera b) le parole <<l'altra copia delle tabelle di scrutinio>> sono sostituite dalle seguenti: <<le tabelle di scrutinio>>.

Art. 102

(Modifica all'articolo 59 della legge regionale 28/2007)

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.

Art. 103

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 63 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<e del seggio speciale>>;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.>>.