Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

CAPO II

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 77

(Propaganda elettorale)

1. In materia di propaganda elettorale trovano applicazione il titolo VIII, capo I, e l'articolo 89, comma 2, della legge regionale 28/2007.

2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Art. 78

(Disciplina delle spese di propaganda elettorale)

(1)(2)

1. Nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprendente la legislazione elettorale, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il presente articolo disciplina il regime delle spese di propaganda elettorale relativo alle elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.

4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.

5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.

6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.

Note:

Articolo sostituito da art. 10, comma 56, L. R. 31/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 57, L. R. 31/2017

Art. 79

(Disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.

2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.