Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

SEZIONE II

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 46

(Durata della votazione)

(2)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

(1)

2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2016

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021

Art. 47

(Modalità della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

Art. 48

(Elettori che votano nella sezione)

1. Nella sezione votano:

a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;

b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;

d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 49

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 50

(Inizio della votazione)

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

Art. 51

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;

c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

Art. 52

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.

3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

Art. 53

(Casi particolari nel corso della votazione)

1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

2. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

4. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.

Art. 54

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;

c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

d)

( ABROGATA )

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

(1)

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

Note:

Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 15, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 55

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:

a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;

c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.

2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.