Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

CAPO II

SISTEMA ELETTORALE

Art. 11

(Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Art. 12

(Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 13

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.

(1)

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 4/2019

Art. 14

(Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 15

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 16

(Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.

2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del venerdì successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

(1)

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.

6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.

7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 19, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 17

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.

6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.

7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.