Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).

2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.

3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 2

(Composizione e presidenza dei consigli comunali)

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:

a ante) 10 membri nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

a) 12 membri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;

e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.

(1)(2)

2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.

Note:

Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 4/2019

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 4/2019

Art. 3

(Elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.

4. Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.

Art. 4

(Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco)

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3 bis. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell’ipotesi di cui al comma 3.

(1)(2)

3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.

(3)

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2019

Parole sostituite al comma 3 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Art. 5

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

(2)

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

(3)(5)

2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.

(1)(6)

3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.

3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.

(4)

4.

( ABROGATO )

(7)

5.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 10/2016

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 5/2020

Derogata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 6/2021

Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 4 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 5 abrogato da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 5 bis

(Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)

(1)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall' articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.

(2)

2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

(3)

3 bis.

( ABROGATO )

(4)(5)

Note:

Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2015

Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020

Art. 6

(Autenticazioni)

(1)(2)

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 5/2022

Articolo sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 7

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).

Art. 8

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996.

Art. 9

(Requisiti della candidatura)

1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:

a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;

b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;

c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;

d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.

2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 10

(Ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)

1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.

2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.

4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.

6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.

CAPO II

SISTEMA ELETTORALE

Art. 11

(Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Art. 12

(Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 13

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.

(1)

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 4/2019

Art. 14

(Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 15

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 16

(Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.

2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del venerdì successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

(1)

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.

6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.

7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 19, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 17

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.

6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.

7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.