Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 9

(Requisiti della candidatura)

1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:

a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;

b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;

c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;

d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.

2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).