Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 88

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 28/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.>>.