Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 71

(Ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco)

1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.

4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.

5. Qualora non siano raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario per l'amministrazione del comune fino alle nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis.

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Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 10/2016