Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 62

(Operazioni di scrutinio)

1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.

8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.

9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.