Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 61

(Votazione dei detenuti)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.

4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.

5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.