Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 51

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;

c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.