Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 39

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.

2. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 52, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.