Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 31

(Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature)

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.

2. La segreteria del comune:

a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;

b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;

c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.