Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 30

(Contrassegno delle liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:

a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.

5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.